FAQ

Chi è lo psicologo e cosa tratta?

Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito una laurea in psicologia, aver svolto un anno di tirocinio e il relativo esame di stato ed essere iscritti alla sezione A dell’Albo professionale, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

In sede di prima applicazione della legge, ai fini dell’istituzione stessa dell’Albo, l’iscrizione è avvenuta ai sensi dell’artt. 32, 33 e 34 della medesima.

Definizione della professione di Psicologo

Secondo l’articolo 1 della Legge n. 56 del 1989 sull’Ordinamento della professione di Psicologo, l’attività dello psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Chi è e di cosa si occupa uno psicoterapeuta?

Lo psicoterapeuta è il professionista psicologo, o anche medico, che ha conseguito una specifica formazione professionale di durata almeno quadriennale, presso scuole pubbliche o private riconosciute.

L’abilitazione all’esercizio della psicoterapia avviene ai sensi dell’art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n.56. Tuttavia in fase di prima applicazione della Legge è avvenuta anche ai sensi dell’art. 35 della medesima.

Definizione di Psicoterapeuta

La legge 56/89, oltre a definire – all’art. 1 – la professione di psicologo, indica anche – all’art. 3 – i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica: “L’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia.

Questi vengono attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”. Per esercitare la professione di psicoterapeuta è obbligatorio essere iscritti all’Albo professionale.

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

A seguito del D.Lgs. 175/2014 e del e il DM 01.09.2016, lo psicologo è tenuto a inviare elettronicamente al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati contabili relativi alle spese sanitarie sostenute dai suoi clienti. Tali informazioni confluiranno nel mod.730 precompilato.

In applicazione al DM 31.07.2015, il cliente può esercitare la propria opposizione all’invio dei dati, prima dell’emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale, che verrà annotata sulla fattura stessa.

Nel caso in cui il cliente non si opponga a suddetta trasmissione dei dati fiscali, le informazioni contabili relative alle prestazioni effettuate a suo favore confluiranno nel mod.730 precompilato, risultando, così, accessibili anche da parte delle persone alle quali il soggetto è fiscalmente a carico (es: coniuge, genitori).

ATTENZIONE: Se il paziente non ha compiuto i 16 anni di età oppure è incapace di agire, l’opposizione deve essere effettuata per suo conto dal suo rappresentante o tutore.

 

Dott.ssa Monia Ferretti

top